Nella compravendita di un immobile, bisogna tenere in considerazione tanti fattori, come l’assenza di ipoteche, la classe energetica e il certificato di agibilità della casa relativo alla struttura tecnica dell’immobile che ne certifica le buone condizioni di salubrità ed igiene; esso si richiede per ogni nuova costruzione o in caso di ristrutturazione di notevole entità, prima che l’immobile sia utilizzato. Cosa succede invece, se al momento della richiesta del mutuo, manca il certificato di agibilità?
Per ottenere l’erogazione del mutuo bisogna presentare alla banca una serie di documentazioni quando si procede con la fase istruttoria. Oltre ai documenti personali e a quelli sul reddito, sono necessari anche documenti riguardanti l’immobile:
- i documenti che attestano la compravendita, quindi il compromesso autenticato dal notaio oppure la proposta d’acquisto firmata;
- i documenti catastali: la planimetria catastale e se l’immobile è nuovo la concessione edilizia;
- l’atto di provenienza dell’immobile e il relativo certificato di abitabilità.
Il certificato di agibilità deve essere richiesto in tutto i casi previsti dal D.P.R. 380/2001 entro 15 giorni dalla fine dei lavori, nel caso di costruzione o ristrutturazione edile, oppure entro 15 giorni dalla data di acquisto dell’immobile. Per ottenere il certificato bisogna presentare domanda presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune in cui è situato l’immobile. La documentazione necessaria è la seguente:
- ricevuta della domanda d’accatastamento dell’edificio;
- dichiarazione del richiedente che attesti la salubrità degli ambienti e la prosciugatura dei muri;
- attestato di conformità degli impianti;
- attestato di certificazione elettrica.
Nella compravendita di un immobile, se manca questa certificazione, non si incorre in un reato, ma l’eventuale acquirente potrebbe procedere con la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.