Il responsabile dei lavori è una figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere.
La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria. Lo si deduce dalla definizione che dà l’art. 89, comma 1, lett. c): soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
In caso di mancata nomina, lo stesso coincide con il committente.
Quando nominare il responsabile dei lavori?
È buona regola nominare il responsabile dei lavori nei seguenti casi:
• il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa;
• l’opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio, o un immobile che abbia più comproprietari).
Nel primo caso questa figura si rende necessaria per sopperire alle nozioni in materia di sicurezza del committente, mentre nel secondo è utile, oltre che sotto l’aspetto puramente tecnico, anche sotto l’aspetto pratico; in caso di sanzione infatti, in assenza di nomina di tale figura, la stessa viene ripetuta per ogni committente.
Obblighi e responsabilità
Dal momento in cui viene affidato l’incarico di responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi in capo al committente (art. 90), così come stabilito dall’art. 93, comma 1:
“il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Numero e tipologia delle responsabilità del responsabile dei lavori pertanto dipendono dai contenuti della nomina che allo stesso viene conferita dal committente.
Nomina del responsabile dei lavori
La nomina deve essere eseguita in forma scritta, sottoscritta dalle parti interessate e deve essere possibile attestarne la data. È fondamentale che l’incarico dato al responsabile dei lavori (consulta questo link) venga redatto sotto forma di vera e propria delega, altrimenti il committente continuerebbe ad essere investito delle proprie responsabilità, nonostante la nomina.
Vale lo stesso principio, sia che si tratti di ente pubblico o privato. L’unica differenza tra i due soggetti sta nella scelta del soggetto.
Se il privato può scegliere chi vuole per rappresentarlo nei lavori (ovviamente la scelta del soggetto rimane una responsabilità a cui risponde il committente), purché consono ai requisiti della normativa (adeguate capacità), l’ente pubblico può nominare solo ed esclusivamente il Responsabile del Procedimento (art. 89, comma 1, lett. c)
“… nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
È quindi auspicabile nominare un professionista al quale saranno delegati i compiti del committente, qualora questo non sia in grado di gestire il cantiere, o comunque preferisca farlo seguire a un soggetto propriamente qualificato.
Pur trattandosi di una figura alternativa, la sua nomina non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità; quest’ultimo dovrà comunque rispondere per culpa in eligendo (scelta appropriata del professionista) e della culpa in vigilando (ne verifica l’operato).
Da parte del professionista incaricato pertanto è auspicabile una seria presa di coscienza dell’incarico e delle responsabilità che ne derivano, oltre che delle sanzioni alle quali potrebbe andare incontro.